Il Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione Iva fino a fine anno. Per le farmacie diversi sono i dubbi su come dare attuazione alla norma, Federfarma ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate
Mascherine, guanti, termometri, disinfettanti, provette sterili. Sono i principali prodotti legati all'emergenza Covid-19 per i quali il cosiddetto Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione Iva fino a fine anno e una riduzione al 5% dal primo gennaio dell'anno prossimo. Una disposizione che è stata presa per andare incontro alle difficoltà dei cittadini (e alle loro tasche). Ma sul fronte delle farmacie, diversi sono i dubbi su come dare attuazione alla norma, primo tra tutti la declinazione effettiva di quali item siano oggetto del provvedimento, ma anche la gestione operativa dell'Iva. Proprio per cercare di fare chiarezza, oggi, Federfarma ha inviato un quesito interpretativo all'Agenzia delle Entrate.
La misura del taglio dell'Iva, annunciata già da tempo, è contenuta nell'articolo 124 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020 - SO n. 21 GU n. 128 del 19 maggio 2020) e, come si legge nella istanza di consulenza giuridica che Federfarma ha inviato all'Agenzia delle Entrate, «stabilisce per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate tra la data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione dall'Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata "a monte", vale a dire sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti».
Una prima criticità rilevata da Federfarma riguarda in particolare il fatto che «le farmacie sono state chiamate a operare con sollecitudine nei confronti della popolazione, dato in particolare il momento emergenziale ancora in atto», anche se la materia risulta tutt'altro che chiara e «sussistono anche difformi interpretazioni, apparse sulla stampa specializzata, che rischiano di lasciare nell'incertezza gli operatori sanitari sul territorio».
Tra i nodi in attesa di chiarimento, «dalla lettura della Relazione Illustrativa del provvedimento», mette in luce Federfarma, sembra «evincersi che non si tratti di una vera e propria esenzione in senso "tecnico", in quanto l'operazione viene considerata comunque imponibile, bensì dell'introduzione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, di un'aliquota Iva 0 per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali elencati nella norma». D'altra parte, «dato che eÌ già previsto che l'aliquota diventerà il 5% dal 2021, si deve ritenere che il Legislatore non abbia voluto aggiungere nuovi adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la distribuzione ai consumatori finali, come le farmacie».
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Sul punto, spiega Federfarma, sarebbe quindi necessaria una interpretazione univoca da parte dell'Agenzia delle Entrate ma, per il sindacato titolari, proprio la lettura "Aliquota 0" sarebbe quella più «vantaggiosa» per le farmacie, «poiché la quasi totalità applica il metodo della ventilazione dei corrispettivi per la liquidazione dell'Iva» e in questo modo «non sarebbe necessario modificare gli attuali comportamenti, in quanto si continuerebbe a corrispondere la imposta sulla base delle fatture di acquisto che saranno quindi assoggettati "alla aliquota Iva 0". Naturalmente, sulla base della norma, le farmacie avranno il diritto alla detrazione dell'Iva pagata su tali prodotti prima dell'entrata in vigore della disposizione in discorso, che verrà conseguentemente scomputata da quella da versare in occasione delle prossime liquidazioni Iva».
Un'altra criticità che sembra emergere riguarda gli item su cui si applichi la misura: come sottolineato da Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, tra prodotti ad aliquota ordinaria e prodotti invece che rientrano nella norma non può che generarsi qualche incertezza. Le mascherine chirurgiche che rientrano nell'ordinanza che ha calmierato il prezzo a questo punto saranno vendute effettivamente a 50 centesimi, come da tempo annunciato. Mentre, «restano con Iva 22% le mascherine che non possono essere qualificate come chirurgiche o Ffp2 o Ffp, quali quelle ex art. 16 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 (cosiddette "mascherine di cortesia") ma anche, si ritiene, quelle che non hanno superato l'ammissione alla certificazione semplificata di cui all' articolo 15 del medesimo decreto», quelle cioè non autorizzate in deroga dall'Iss e dall'Inail.
Data: 22 maggio 2020