Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Federfarma e il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che disciplina il rimborso e la liquidazione delle mascherine chirurgiche a favore delle farmacie, la Federazione dei titolari di farmacie fornisce alcune precisazioni.
“In quanto alle mascherine dal codice EN 149:2001+A1:2009 – scrive Federfarma - è stato possibile appurare che tale tipologia di mascherine non risulterebbe integralmente coerente con le previsioni del Protocollo d’intesa che prevedono il riferimento allo standard UNI EN 14683 oppure alla documentazione di cui all’art. 15 del dl 18/2020 (autocertificazione accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità); ne consegue che non è possibile chiedere il rimborso per mascherine la cui documentazione fa riferimento allo standard 149:2001+A1:2009 perché ritenuto corrispondente ai soli DPI, e che pertanto risultano vendibili a prezzo libero”.
Applicazione del prezzo finale di vendita di €0,50 + iva
Con l’occasione, Federfarma ribadisce che, in base all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 26 aprile 2020 il prezzo finale di vendita al consumo di euro 0,50 più Iva, si applica:
1) alle mascherine chirurgiche facciali - standard Uni En 14683 del Tipo I, II, IIR;
2) alle mascherine chirurgiche facciali parificate ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.l. 18/2020, e quindi munite di autocertificazione da parte del produttore, importatore e da colui che le immette in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità.
Rimani in contatto con noi
Potrai ricevere informazioni e aggiornamenti sui servizi Farmaiuto, sulle aree coperte, sulle opportunità di lavoro, sulle offerte promozionali a te dedicate e rimanere sempre aggiornato sulle news della tua professione.
Per quanto riguarda la dichiarazione resa dal legale rappresentante della farmacia circa il diritto al rimborso, in aderenza con il testo del Protocollo, che prevede una “asseverazione degli importi indicati”, “tale dichiarazione – precisa ancora Federfarma - sarà accompagnata da una dichiarazione asseverata da parte del commercialista iscritto all’albo o del revisore legale iscritto nel registro. Tale asseverazione, per la quale non è richiesto il giuramento, comporta da parte del professionista che assiste la farmacia la attestazione, sotto la propria responsabilità, di aver verificato che le fatture indicate dalla farmacia come base di calcolo del costo delle mascherine siano effettivamente esistenti e risultino regolarmente registrate in contabilità e che il relativo costo sia stato correttamente contabilizzato tra gli acquisti di merce”.
L’asseverazione del professionista, pertanto, è circoscritta ai suddetti aspetti contabili legati ai costi, giacché la consistenza e la corretta inventariazione e movimentazione delle giacenze non è oggetto di registrazione contabile per la quasi totalità delle farmacie, che non sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
“In ordine agli aspetti legati alla fatturazione, si ribadisce che il Protocollo fa riferimento a ‘fattura intestata a Promofarma’. Si rammenta, al riguardo, che, essendo vigente l’obbligo di fatturazione elettronica, veicolata attraverso il SdI, tale fattura dovrà essere indirizzata e trasmessa telematicamente attraverso tale mezzo al destinatario, vale a dire a Promofarma. Verrà a breve inoltrato un modello di fatturazione, in corso di elaborazione da parte degli Uffici di Promofarma. Alle Associazioni Provinciali perverrà copia della fattura, indifferentemente a mezzo posta elettronica o cartacea, con allegata la documentazione, per consentire ad esse di riscontrarne la completezza”.
Per agevolare operativamente tali attività, Federfarma suggerisce alle organizzazioni territoriali, nelle realtà in cui operano società di servizi di loro emanazione, di valutare con la doverosa attenzione, l’opportunità che le farmacie possano emettere fattura, ovviamente elettronica, direttamente a tali società di servizi, Negli altri contesti territoriali dove non ci sono società di servizi riconducibili alle articolazioni organizzative della categoria a livello locale, potrà essere opportunamente seguita la procedura descritta più volte da Federfarma, lasciando alle organizzazioni territoriali il compito di supporto amministrativo che consentirà a Promofarma di fatturare nei confronti del Commissario Straordinario.
Per quanto riguarda i tempi cui fare riferimento per il rimborso, si ritiene necessario chiarire che i casi di mascherine fatturate a marzo 2020 non sono ammessi al rimborso, tenendo conto di quanto stabilito dall’art.3 del Protocollo d’intesa.
Ma con l’occasione, Federfarma comunica alcuni link utili per verificare se una determinata tipologia di mascherina possa essere venduta dalle farmacie.
• Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) Reg. CE 425/2016 (CE EN 149:2001+A1:2009) che, oltre al marchio CE, richiedono il certificato di conformità da parte di un organismo notificato, si può effettuare un controllo al link https://bit.ly/2Z0wOPM, che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016 e quindi verificare se il certificato sia stato emesso da un organismo notificato abilitato alla tipologia di DPI in questione.
• Per i dispositivi di protezione individuale (DPI) senza marcatura CE che devono essere validati dall’INAIL ai sensi dell’ art. 15, comma 3, D.L. 18/2020 (procedure in deroga) è possibile verificare se tali dispositivi siano stati validati sul sito internet dell’INAIL al link https://bit.ly/2T4eEJ4 .
• Per le mascherine ad uso medico (Mascherine chirurgiche) - Dir.93/42 - D. Lgs. 46/1997 (CE – UNI EN 14682) con marcatura CE, è possibile consultare la banca dati del Ministero della salute al link https://bit.ly/3bqs9Jq sono pubblicati i dispositivi medici messi in commercio in Italia.
• Per le mascherine ad uso medico senza marcatura CE che devono essere validate dall’ISS mediante la procedura in deroga (art.15 D.L. 18/2020) è possibile controllare se le mascherine abbiano ottenuto il parere favorevole per la produzione, commercializzazione ed utilizzo da parte dell’ISS a questo indirizzo https://bit.ly/2T1NEK1
• Per le mascherine prive del marchio CE per la collettività comunemente conosciute come “mascherine di comunità” (art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) non sussiste alcun tipo di controllo attraverso banche dati in quanto prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Data: 13 maggio 2020
Fonte: https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21251