A margine della pubblicazione del decreto del Mef sulla dematerializzazione della ricetta Federfarma rammenta le principali disposizioni ricordando come il decreto introduce la dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci con piano terapeutico AIFA, la dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci di distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale e, rinvia ad un successivo decreto, la dematerializzazione del promemoria.
E opportuno chiarire che, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata (Cfr. Ordinanza Protezione civile n.651 del 19/3/2020 commentata con Circolare Federfarma n.141 del 20 marzo 2020).
e avranno ricadute sulle farmacie solo a seguito dell’attuazione delle stesse da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’implementazione.
1.Dematerializzazione del promemoria (art.2, comma1, lettera g)
Al termine del periodo emergenziale, il decreto consente modalità di rilascio del promemoria attraverso i seguenti canali alternativi al promemoria cartaceo:
a) portale del SAC www.sistemats.it , anche tramite SAR;
b) FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
c) tramite posta elettronica;
d) tramite SMS.
Il decreto consente di utilizzare i canali sopra citati anche per il rilascio del Piano terapeutico elettronico (PTE)
Le modalità di utilizzazione dei canali sopra citati dovranno essere stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto la piena applicazione di tali disposizioni avrà luogo solo successivamente alla emanazione del decreto sopra citato.
2. Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA
Per la dematerializzazione della prescrizione dei farmaci con piano terapeutico AIFA, il nuovo articolo 1-bis, aggiunto al DM 2 novembre 2011, stabilisce che il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al medesimo paziente.
Per ottenere tale obiettivo, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai piani terapeutici elettronici (PTE) generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC. Sarà compito dell’AIFA rendere disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei PT, unitamente alle relative regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli.
Ai fini della generazione del PTE, il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico (PTE), nonché del codice fiscale dell'assistito titolare del piano terapeutico.
A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico di tali dati, il medico autorizzato rilascia all'assistito il promemoria cartaceo del PTE, secondo il modello pubblicato sul portale dell'AIFA e del SAC (www.sistemats.it) o, su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui al nuovo articolo 3-bis, descritto al precedente punto 1.
In caso di esito negativo dell'invio telematico dei suddetti dati, il medico segnala tale anomalia al SAC e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica.
Inoltre, il MEF rende disponibili tali dati alle ASL di competenza e all'AIFA, nonché al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati.
3. Dematerializzazione prescrizione farmaci di distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.
Il nuovo articolo 1-ter, aggiunto al DM 2 novembre 2011, prevede che si applichino le stesse modalità stabilite per la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN anche per quanto riguarda l’estensione della dematerializzazione delle ricette ai farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 novembre 2015, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale:
a) il Sistema TS, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali e provinciali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, rende disponibile per la farmacia, all'atto della dispensazione del medicinale l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione e provincia autonoma cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito;
b) la farmacia che ha erogato i suddetti farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale, prescritti su ricetta dematerializzata chiede la remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale o il rimborso dei medicinali distribuiti attraverso il regime convenzionale alla ASL territorialmente competente nel rispetto delle regole negoziali valide nella regione e provincia autonoma di erogazione e secondo le disposizioni vigenti;
c) la compensazione tra la Regione e Provincia autonoma che ha erogato il farmaco e la Regione e Provincia autonoma di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalità specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria.
Peraltro, ai fini della dematerializzazione della prescrizione di tali farmaci, il Ministero della Salute e le Regioni e province autonome rendono disponibili al SAC, con modalità telematiche, i dati di cui al decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007, concernenti il costo di acquisto dei farmaci da parte delle Regioni e Province autonome ed eventuale remunerazione per servizio di distribuzione dei farmaci distribuiti attraverso le modalità diverse dal regime convenzionale.
4. Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa
Il nuovo art. 1- quater, si riferisce alla dematerializzazione della prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, facendo salvo, anche per tali medicinali, le modalità stabilite dall’articolo 1 del decreto 2 novembre 2011 per la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN.
In tal senso, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l'informazione del centro in cui opera, ai fini dei relativi controlli.
L’AIFA e le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, rendono disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei farmaci limitativi con indicazione della specializzazione del medico o del centro che può effettuare la prescrizione, ai fini dei relativi controlli.
fonte: https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21111